VIAGGI
D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE -
REGOLAMENTO
approvato dal Consiglio d'Istituto
ART. 1 I
viaggi d’istruzione e le visite guidate costituiscono attività
integrative delle attività istituzionali della Scuola. Sono perciò
effettuati per esigenze didattiche, connesse con i programmi
d’insegnamento e con l’indirizzo degli studi, esclusivamente per il
conseguimento di obiettivi cognitivi, culturali, nonché relazionali.
ART. 2 Sono da
considerarsi visite guidate le iniziative che comportano
spostamenti organizzati delle scolaresche che si esauriscono
nell’ambito dell’orario curricolare delle lezioni o nell’ambito di un
solo giorno, per i quali non è richiesto pernottamento fuori sede.
ART. 3 Sono da
considerarsi viaggi d’istruzione le iniziative che
comportano il pernottamento degli alunni fuori sede e pertanto una
maggiore complessità organizzativa. Per le visite guidate che richiedono
l’impiego di un mezzo di trasporto e per i viaggi d’istruzione è
indispensabile effettuare la relativa delibera nell’ambito del Consiglio
d’Istituto.
ART. 4 Le visite guidate
e i viaggi d’istruzione dovranno essere proposti nell’ambito dei
Consigli di Classe del mese di Ottobre ed inseriti nella relazione del
Consiglio di classe a cura dei coordinatori previa delibera dei Consigli
di classe di Novembre alla presenza dei genitori rappresentanti eletti.
Per le
sole visite guidate, e per particolari iniziative culturali e
formative che si presentino nel corso dell’anno scolastico, si dà
facoltà di aderire, anche se non preventivate in modo esatto, in sede di
programmazione previa delibera del Consiglio di Classe.
ART. 5 I Docenti
incaricati annualmente dal Dirigente Scolastico, su indicazione del
collegio Docenti, di coordinare visite e viaggi d’istruzione
provvederanno a raccogliere le proposte dei vari Consigli di Classe di
Ottobre e redigeranno il piano annuale dei viaggi d’istruzione e delle
visite guidate comprensivi dei preventivi di spesa che verrà sottoposto
all’approvazione al Consiglio d’Istituto.
ART. 6 La domanda
per effettuare un viaggio d’istruzione dovrà essere presentata al
D.S. dal Docente responsabile del viaggio (ovvero l’insegnante
organizzatore), nei Consigli di Classe di novembre; tale
domanda dovrà essere sottoposta al Consiglio d’Istituto per la
obbligatoria delibera. Alla delibera dovranno essere allegati gli atti
indicati nella tabella riassuntiva allegata al presente Regolamento.
La domanda
presentata dal Docente responsabile del viaggio dovrà contenere le
seguenti indicazioni:
1)
nominativo del Docente responsabile del
viaggio, e di un suo sostituto (per imprevedibile assenza);
2)
nominativi dei docenti accompagnatori (1
ogni 15, o frazione), e dei sostituti (uno per ogni docente
accompagnatore, e comunque almeno uno per ogni classe partecipante);
3)
numero degli alunni partecipanti, e loro
elenco nominativo;
4)
destinazione, data e durata del viaggio;
5)
mezzo/i di trasporto prescelto/i.
Alla domanda dovranno essere inoltre allegati:
a.
copia della delibera del Consiglio di
Classe;
b.
dettagliata relazione illustrativa della
rispondenza alle priorità di Istituto deliberate dal Consiglio di
istituto contenente gli obiettivi didattici, culturali ed educativi
dell’iniziativa;
c.
programma analitico del viaggio.
ART. 7
Secondo quanto previsto dalla normativa vigente (CM 291 del 14/10/1992),
al fine di garantire la sicurezza degli alunni partecipanti, è
preferibile programmare viaggi d’istruzione e visite guidate
evitando i periodi di alta stagione e le giornate prefestive.
E’ fatto
divieto di svolgere viaggi o visite nell’ultimo mese di lezione; a tale
divieto si può derogare solo per l’effettuazione di viaggi connessi con
attività sportive scolastiche nazionali ed internazionali, nonché con
iniziative di educazione ambientale.
ART. 8 I viaggi
d’istruzione possono avvenire solo in Sardegna per le classi prime,
sull’intero territorio nazionale per gli studenti delle classi seconde.
Per gli alunni delle classi terze è possibile effettuare viaggi di
istruzione anche all’estero.
ART. 9 Gli accompagnatori
per viaggi e visite devono essere individuati esclusivamente fra i
docenti, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti
prestazione di servizi.
ART. 10 Saranno autorizzati
un docente accompagnatore ogni 15 studenti o frazione, pur garantendo
dove necessario la presenza di 2 accompagnatori per viaggio.
Nel caso di
partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, si potrà
designare – in aggiunta al numero degli accompagnatori dovuto in
proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due
alunni.
Si dovrà
curare l’avvicendamento dei docenti accompagnatori, in modo da escludere
che un docente partecipi di norma a più di un viaggio d’istruzione nel
medesimo anno scolastico o ogni anno.
ART. 12 Entro il mese di
Dicembre (prima settimana) gli alunni partecipanti dovranno
versare sul conto corrente bancario una quota, a titolo di caparra, pari
al 30% circa del costo presunto del viaggio, unendovi una dichiarazione
scritta di consenso dei genitori.
La quota
versata a titolo di caparra non verrà restituita se non per causa da
addebitare alla scuola o malattia grave dell’alunno.
Ai genitori,
o a chi esercita la patria potestà, verrà rilasciata la dichiarazione
dell'avvenuto versamento della somma corrisposta per caparra.
Ai viaggi
d’istruzione ed alle visite guidate ogni classe interessata dovrà
partecipare preferibilmente al completo, o comunque con almeno 2/3 degli
alunni.
Nel caso in cui per motivi
disciplinari il consiglio di classe decida di non far partecipare alcuni
alunni al viaggio d’istruzione, il calcolo dei due terzi del numero dei
partecipanti verrà fatto senza tener conto di tali alunni.
Gli alunni
non partecipanti frequenteranno le lezioni in classi parallele, non
essendo in alcun modo esentati dalla frequenza delle lezioni.
ART. 13 I limiti economici
del bilancio impongono che tutte le iniziative in questione siano a
carico degli alunni partecipanti.
Per quegli
alunni in situazione economica disagiata, il consiglio d’Istituto potrà
deliberare totali o parziali rimborsi in rapporto alla documentazione
prodotta e alla disponibilità finanziaria dell’Istituto. Tali somme
verranno attinte o dagli interessi attivi del conto corrente della
scuola o ai contributi non vincolati delle società sportive e dei
distributori di alimenti..
ART. 14 Non possono partecipare
né associarsi a viaggi d’istruzione approvati dall’Istituzione
scolastica né parenti, né conoscenti sia di alunni sia di docenti
accompagnatori, a meno che le condizioni particolari di qualche alunno
non richiedano la presenza di un familiare o di altra persona all’uopo
designata. Questi parteciperà a proprie spese e solleverà la scuola da
ogni responsabilità, garantendo di essere coperto dalla necessaria
assicurazione contro gli infortuni.
ART. 15 Gli alunni
verseranno le quote di partecipazione direttamente sul conto corrente
bancario intestato alla scuola.
Per gli
spostamenti in treno il docente responsabile provvederà all’acquisto
del biglietto cumulativo, consegnando la ricevuta del versamento
all’Ufficio di Segreteria.
ART. 16 La scuola ha la
facoltà di organizzare in proprio viaggi e visite. E’ consigliabile
tuttavia avvalersi di un’agenzia di viaggi.
In tal caso
all’agenzia prescelta dovrà essere richiesta una dichiarazione (da
allegare alla delibera del Consiglio d’Istituto) di accettazione nel
rispetto della norma contenuta nel capitolato.
ART. 17 Al rientro da ogni
viaggio d’istruzione o visita guidata il Docente responsabile presenterà
una relazione sull’attività svolta e sulle reale ricaduta didattica
dell’esperienza sugli alunni ei mettendo in luce eventuali inconvenienti
occorsi durante il viaggio in rapporto al servizio fornito dall’agenzia
o dalla ditta di trasporto.
ART. 18 I momenti operativi
per effettuare un viaggio d’istruzione o una visita guidata che preveda
l’utilizzo di un qualsiasi mezzo di trasporto sono dunque i seguenti:
1)
Inclusione dell’iniziativa nel piano
annuale del Consiglio di Classe e nel piano annuale d’Istituto
formulato dai Docenti incaricati ;
2)
delibera del Consiglio di Classe alla quale
sia allegata la relazione illustrativa degli obiettivi dell’iniziativa;
3)
il Docente responsabile del viaggio o
visita farà pervenire, nei modi e nei tempi indicati ai precedenti artt.
6 e 7, l’apposita domanda al Consiglio d’Istituto;
4)
delibera del Consiglio d’Istituto ed
esecuzione della delibera da parte del Dirigente Scolastico;
5)
relazione del docente responsabile del
viaggio/visita.
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