SCUOLA MEDIA n. 2 "A. Diaz" - OLBIA

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VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE -
REGOLAMENTO
approvato dal Consiglio d'Istituto

 

  ART. 1        I viaggi d’istruzione  e le visite guidate costituiscono attività integrative delle attività istituzionali della Scuola. Sono perciò effettuati per esigenze didattiche, connesse con i programmi d’insegnamento  e con l’indirizzo degli studi, esclusivamente per il conseguimento di obiettivi cognitivi, culturali, nonché relazionali.

ART. 2        Sono da considerarsi visite guidate le iniziative che comportano spostamenti organizzati delle scolaresche che si esauriscono  nell’ambito  dell’orario curricolare delle lezioni o nell’ambito di un solo giorno, per i quali non è richiesto pernottamento fuori sede.

ART. 3        Sono da considerarsi viaggi d’istruzione le iniziative che comportano il pernottamento degli alunni fuori sede e pertanto una maggiore complessità organizzativa. Per le visite guidate che richiedono l’impiego di un mezzo di trasporto e per i viaggi d’istruzione è indispensabile effettuare la relativa delibera nell’ambito del Consiglio d’Istituto.

ART. 4        Le visite guidate e i viaggi d’istruzione dovranno essere proposti nell’ambito dei  Consigli di Classe del mese di Ottobre  ed inseriti nella relazione del Consiglio di classe a cura dei coordinatori previa delibera dei Consigli di classe di Novembre alla presenza dei genitori rappresentanti eletti.

                      Per le sole visite guidate, e per particolari iniziative culturali e formative che si presentino nel corso dell’anno scolastico, si dà facoltà di aderire, anche se non preventivate in modo esatto, in sede di programmazione previa delibera del Consiglio di Classe.

ART. 5        I Docenti incaricati annualmente dal Dirigente Scolastico, su indicazione del collegio Docenti, di coordinare visite e viaggi d’istruzione provvederanno a raccogliere le proposte dei vari Consigli di Classe di Ottobre e  redigeranno il piano annuale dei viaggi d’istruzione e delle visite guidate comprensivi dei preventivi di spesa che verrà sottoposto all’approvazione al Consiglio d’Istituto.

 ART. 6       La domanda per effettuare un viaggio d’istruzione dovrà essere presentata al D.S. dal Docente responsabile del viaggio (ovvero l’insegnante organizzatore), nei Consigli di Classe di novembre; tale domanda dovrà essere sottoposta al Consiglio d’Istituto per la obbligatoria delibera. Alla delibera dovranno essere allegati gli atti indicati nella tabella riassuntiva allegata al presente Regolamento.

                   La domanda presentata dal Docente responsabile del viaggio dovrà contenere le seguenti indicazioni:

1)       nominativo del Docente responsabile del viaggio, e di un suo sostituto (per imprevedibile assenza);

2)       nominativi dei docenti accompagnatori (1 ogni 15, o frazione),  e dei sostituti (uno per ogni docente accompagnatore, e comunque almeno uno per ogni classe partecipante);

3)       numero degli alunni partecipanti, e loro elenco nominativo;

4)       destinazione, data e durata del viaggio;

5)       mezzo/i di trasporto prescelto/i.

Alla domanda dovranno essere inoltre allegati:

a.      copia della delibera del Consiglio di Classe;

b.      dettagliata relazione illustrativa della rispondenza alle priorità di Istituto deliberate dal Consiglio di istituto contenente gli obiettivi didattici, culturali ed educativi dell’iniziativa;

c.       programma analitico del viaggio.

ART. 7        Secondo quanto previsto dalla normativa vigente (CM 291 del 14/10/1992), al fine di garantire la sicurezza degli alunni partecipanti, è preferibile programmare viaggi d’istruzione e visite guidate evitando i periodi di alta stagione e le giornate prefestive.

                   E’ fatto divieto di svolgere viaggi o visite nell’ultimo mese di lezione; a tale divieto si può derogare solo per l’effettuazione di viaggi connessi con attività sportive scolastiche nazionali ed internazionali, nonché con iniziative di educazione ambientale.

ART. 8        I viaggi d’istruzione possono avvenire solo in Sardegna per le classi prime, sull’intero territorio nazionale per gli studenti delle classi seconde. Per gli alunni delle classi terze  è possibile effettuare viaggi di istruzione anche all’estero.

ART. 9        Gli accompagnatori per viaggi e visite devono essere individuati  esclusivamente fra i docenti, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizi.

ART. 10      Saranno autorizzati un docente accompagnatore ogni 15 studenti o frazione, pur garantendo dove necessario la presenza di 2 accompagnatori per viaggio.

                   Nel caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, si potrà designare – in aggiunta al numero degli accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due alunni.

                   Si dovrà curare l’avvicendamento dei docenti accompagnatori, in modo da escludere che un docente partecipi di norma a più di un viaggio d’istruzione nel medesimo anno scolastico o ogni anno.

ART. 12      Entro il mese di Dicembre (prima settimana) gli alunni partecipanti dovranno versare sul conto corrente bancario una quota, a titolo di caparra, pari al 30% circa del costo presunto del viaggio, unendovi una dichiarazione scritta di consenso dei genitori.

                   La quota versata a titolo di caparra non verrà restituita se non per causa da  addebitare alla scuola o malattia grave dell’alunno.

                   Ai genitori, o a chi esercita la patria potestà, verrà rilasciata la dichiarazione dell'avvenuto versamento della somma corrisposta per caparra.

                   Ai viaggi d’istruzione ed alle visite guidate ogni classe interessata dovrà partecipare preferibilmente al completo, o comunque con almeno 2/3 degli alunni.

     Nel caso in cui per motivi disciplinari il consiglio di classe decida di non far partecipare alcuni alunni al viaggio d’istruzione, il calcolo dei due terzi del numero dei partecipanti verrà fatto senza tener conto di tali alunni.

                    Gli alunni non partecipanti frequenteranno le lezioni in classi parallele, non essendo in alcun modo esentati dalla frequenza delle lezioni.

 

ART. 13      I limiti economici del bilancio impongono che tutte le iniziative in questione siano a carico degli alunni partecipanti.

                   Per quegli alunni in situazione economica disagiata, il consiglio d’Istituto potrà deliberare totali o parziali rimborsi in rapporto alla documentazione prodotta e alla disponibilità finanziaria dell’Istituto. Tali somme verranno attinte o dagli interessi attivi del conto corrente della scuola o ai contributi non vincolati delle società sportive e dei distributori di alimenti..

               

ART. 14  Non possono partecipare né associarsi a viaggi d’istruzione approvati dall’Istituzione scolastica né parenti, né conoscenti sia di alunni sia di docenti accompagnatori, a meno che le condizioni particolari di qualche alunno non richiedano la presenza di un familiare o di altra persona all’uopo designata.  Questi parteciperà a proprie spese e solleverà la scuola da ogni responsabilità, garantendo di essere coperto dalla necessaria assicurazione contro gli infortuni.

ART. 15      Gli alunni verseranno le quote di partecipazione direttamente sul conto corrente bancario intestato alla scuola.

                   Per gli spostamenti in treno il docente responsabile provvederà all’acquisto  del biglietto cumulativo, consegnando la ricevuta del versamento all’Ufficio di Segreteria.

ART. 16      La scuola ha la facoltà di organizzare in proprio viaggi e visite. E’ consigliabile tuttavia avvalersi di un’agenzia di viaggi.

                   In tal caso all’agenzia prescelta dovrà essere richiesta una dichiarazione (da allegare alla delibera del Consiglio d’Istituto) di accettazione nel rispetto della norma contenuta nel capitolato.

ART. 17      Al rientro da ogni viaggio d’istruzione o visita guidata il Docente responsabile presenterà una relazione sull’attività svolta e sulle reale ricaduta didattica dell’esperienza sugli alunni ei mettendo in luce eventuali inconvenienti occorsi durante il viaggio in rapporto al servizio fornito dall’agenzia o dalla ditta di trasporto.

ART. 18      I momenti operativi per effettuare un viaggio d’istruzione o una visita guidata che preveda l’utilizzo di un qualsiasi mezzo di trasporto sono dunque i seguenti:

1)       Inclusione dell’iniziativa  nel piano annuale del Consiglio di Classe e nel piano annuale d’Istituto  formulato dai Docenti  incaricati ;

2)       delibera del Consiglio di Classe alla quale  sia allegata la relazione illustrativa degli obiettivi dell’iniziativa;

3)       il  Docente responsabile del viaggio o visita farà pervenire, nei modi e nei tempi indicati ai  precedenti artt. 6 e 7, l’apposita domanda al Consiglio d’Istituto;

4)       delibera del Consiglio d’Istituto ed esecuzione della delibera da parte del Dirigente Scolastico;

5)       relazione del docente  responsabile del viaggio/visita.